Regole sulla tassazione e dichiarazione degli utili percepiti mediante la piattaforma Valore Condiviso
Come nasce il Valore Condiviso
Ai sensi del disposto normativo di cui all’art.1 comma 43, che ha inserito la lettera d – bis nell’ art.44 comma 1 TUIR e comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018), le piattaforme di peer – to – peer lending gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari (ex art.106 del TUB – Testo Unico Bancario) ovvero qualificate come istituti di pagamento (ex art.114 del TUB – Testo Unico Bancario) autorizzate dalla Banca d’Italia, possono agire da sostituto di imposta operando una ritenuta a titolo definitivo con aliquota al 26% sugli interessi percepiti dalle persone fisiche utenti del portale.
L’investitore pertanto riceve gli interessi netti da ogni imposta e non ha alcun obbligo verso il fisco né dichiarativo né sostanziale. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha emanato nel corso dell’anno 2020 una serie di pronunce (risposta n.168/E, risposta n.169/E nonché la risoluzione n.59) volte a sanare le lacune del quadro normativo in merito al caso specifico delle piattaforme P2P gestite da società che operano come agenti di pagamento di un istituto di pagamento riconosciuto dalla Banca d’Italia ma che non rivestono le qualifiche sopra descritte, precisando quanto segue: - Le predette società non rientrando nell’ambito di applicazione della citata lettera d – bis art. 44 TUIR non possono fungere da sostituti di imposta e applicare la ritenuta del 26% a titolo definitivo sugli interessi percepiti dall’investitore che ha partecipata ad un’operazione proposta sulla piattaforma di P2P Lending.
Come opera Valore Condiviso?
Valore Condiviso è agente di pagamento di un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca di Francia ad operare sul territorio italiano e legalmente riconosciuto dalla Banca d’Italia: Lemonway.
Pertanto i proventi derivanti dall’attività di Lending Crowdfunding andranno a concorrere alla definizione del reddito del contribuente, utente della piattaforma, tassato secondo gli scaglioni IRPEF per le persone fisiche o IRES per le aziende.
Per quanto concerne la piattaforma Valore Condiviso in merito all’applicazione delle ritenute è stato così disposto:
Valore Condiviso opera da sostituto di Imposta applicando una ritenuta a titolo di acconto del 26% nei confronti delle persone fisiche ed enti non commerciali residenti in Italia.
L’investitore dovrà verificare la necessità di un eventuale conguaglio a debito o a credito a seconda del proprio scaglione IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi.
Per i proventi realizzati nell’ambito dell’attività di impresa e delle società ed enti commerciali residente in Italia non si applica alcuna tassazione alla fonte (per tali soggetti infatti il reddito percepito è considerato reddito d’impresa e non di capitale in linea con quanto disposto dall’art.48 del Tuir).
Per quanto concerne i ricavi scaturiti da prestiti effettuati da persone fisiche ed enti non commerciali non residenti in Italia verrà applicata dalla società proponente una ritenuta a titolo di acconto del 26 % l’investitore dovrà poi verificare la necessità di un eventuale conguaglio a debito o a credito in base alla regolamentazione prevista nel paese di provenienza.
Per le società ed enti commerciali non residenti in Italia non si applica nessuna tassazione alla fonte, la società dovrà poi verificare l’eventuale necessità di un conguaglio sulla base della regolamentazione vigente nel paese di provenienza.
Come si dichiarano gli interessi percepiti?
MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE (PF)
Tali redditi devono essere indicati nella Sezione I-A del Quadro Pagina 5 di 8 RL del Modello REDDITI nel rigo RL2, indicando nella colonna 1, il codice “1” e nella colonna 3 le eventuali ritenute applicate dalla Piattaforma che, nel caso di specie, devono essere considerate a titolo di acconto anziché definitivo.
MODELLO 730 PERSONE FISICHE
Gli interessi percepiti dalle operazioni di investimento sulla piattaforma di P2P Lending dovranno essere indicati nel rigo D2 (altri redditi di capitale) riportando:
- - Nella colonna 1 (tipo di reddito) il codice 1 “interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti” (depositi e conti correnti).
- - Nella colonna 2 (redditi) l’importo totale degli interessi relativi alla tipologia indicata in colonna
- - Nella colonna 4 (ritenute) l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite
Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita;
SOCIETÀ DI CAPITALI (Persone Giuridiche)
Trattandosi di redditi di capitale concorrono con le altre tipologie di reddito e pertanto sono soggette a IRES.